IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto    il    decreto  legislativo   3 febbraio   1993, n.   29 e
successive    modificazioni        ed    integrazioni,        recante
"Razionalizzazione   dell'organizzazione      delle   Amministrazioni
pubbliche e revisione    della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego  a  norma  dell'articolo  2  della  legge 23 ottobre 1992, n.
421";
  Visto   l'articolo   73,    comma   5,   del    predetto    decreto
legislativo  n.  29/1993,  in base al quale i  rapporti di lavoro del
personale delle  aziende e degli enti  di cui alle leggi  26 dicembre
1936, n. 2174  e successive modificazioni ed  integrazioni, 13 luglio
1984, n.  312, 30  maggio 1988, n.  186, 11 luglio  1988, n.  266, 18
marzo 1989,  n. 106,  e 31  gennaio 1992, n.  138, "sono  regolati da
contratti collettivi ed individuali in  base alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65,
comma  3"  e che  "le  predette  amministrazioni si  attengono  nella
stipulazione dei  contratti collettivi  alle direttive  impartite dal
Presidente del  Consiglio dei Ministri, che  previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita'
all'articolo 51,  commi 1 e  2";
 Viste  le direttive del  5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  impartite,     oltre   che
all'Agenzia    per    la  rappresentanza    negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN),   anche alle aziende   ed agli  enti  di  cui
all'articolo  73,  comma  5, del decreto legislativo n. 29/ 1993, tra
cui l'ENEA;
 Vista la  legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per   il
1995);
  Vista  la    lettera prot.   n. 62459  del 12 dicembre 1996, con la
quale -  in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51,   comma  1,  e
52,  comma  3,    del decreto legislativo   3 febbraio 1993, n. 29  e
successive modificazioni ed integrazioni  - l'ENEA, ha trasmesso,  ai
fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto
collettivo  nazionale    di  lavoro del personale dell'ENEA dell'area
dirigenziale e  delle  specifiche tipologie   professionali  relativo
al  periodo   1  gennaio 1994  - 31  dicembre  1997, per  gli aspetti
normativi e 1 gennaio  1994  -  31  dicembre  1995  per  gli  aspetti
economici, concordato in data 10 dicembre 1996, con le confederazioni
sindacali  CONF.S.A.L.,  USPPI,  CISNAL,  CIDA  e  le  organizzazioni
sindacali di categoria SNUR - CGIL,  CISL - RICERCA, UIL - FUR, CISAL
- RICERCA,  CONF.S.A.L. -  RICERCA, USPPI -  ENEA, CISNAL  - ENERGIA,
FNDAI;
 Visto  il    "testo concordato" in precedenza  indicato, il quale e'
stato inviato  unitamente ad una relazione   tecnico  -  finanziaria,
corredata, ai  sensi dei citati articoli  1, comma 1, e  52, comma 3,
del   decreto   legislativo  n.  29/ 1993,  da  appositi  "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione del  personale  interessato, dei  costi
unitari e  degli oneri  riflessi del trattamento  economico previsto,
nonche'  la  quantificazione  complessiva   della  spesa  diretta  ed
indiretta,   ivi   compresa   quella  rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
  Visto in particolare, l'articolo 2, comma 1,   del  predetto  testo
concordato,  il quale  prevede che "il presente contratto decorre dal
1 gennaio 1994 ed avra' scadenza il 31 dicembre 1995   per  la  parte
economica  ed il 31 dicembre  1997 per la parte  normativa";
  Visto    l'articolo   51,   comma    1,  del  decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n. 29, -  come modificato  dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n.  470, e dal decreto  legislativo 23 dicembre  1993,
n. 546  -,  il  quale  prevede  che, ai  fini   della  autorizzazione
alla sottoscrizione, "il  Governo, nei quindici giorni successivi, si
pronuncia  in  senso   positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro
degli effetti  applicativi dei contratti collettivi anche  decentrati
relativi  al  precedente  periodo  contrattuale  e  della conformita'
alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato  che  nella citata  direttiva del  5 settembre 1994  e'
stato   precisato   che   "per   il   1994   non    possono    essere
riconosciuti  ulteriori  benefici  economici, oltre  l'indennita'  di
vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal
1 aprile 1994, con il  provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28  aprile 1994 (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno  1994) e prorogato fino al 31  dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469"  e che "in ogni caso incrementi
retributivi medi non potranno  superare, nel biennio contrattuale per
la materia  retributiva, il  6 per  cento della  attuale retribuzione
media";
  Considerato che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stato
precisato  che le aziende  e gli  enti di cui  all'articolo 73, comma
5,   del decreto legislativo  n. 29 /1993 "si  atterranno alle stesse
regole  indicate in  proposito sia nella  precedente direttiva del  5
settembre  1995  che  nella  presente  direttiva  impartita all'ARAN,
rispettando gli indirizzi indicati per  la definizione dei costi ed i
vincoli   relativi   agli    incrementi   retributivi   complessivi";
  Considerato che - in riferimento   alle direttive del  5  settembre
1994  e    del  1    febbraio  1995    impartite dal   Presidente del
Consiglio dei Ministri alle  aziende ed enti di  cui all'articolo 73,
comma   5, del decreto legislativo n.  29/1993  (tra  cui  l'ENEA)  a
seguito  di  intesa intervenuta   con  il  Ministro  del   tesoro  -,
il  predetto   testo concordato, con le  motivazioni  indicate    nel
seguito,  non  risulta,  in  linea  di  massima,  in contrasto con le
predette  direttive  e  presentano  da  un  lato  alcune  sostanziali
omogeneita'   degli  istituti  contrattuali  come  regolamentati  nei
Contratti   collettivi nazionali di lavoro  gia'  raggiunti    presso
l'Agenzia    per    la    rappresentanza  negoziale   delle pubbliche
amministrzioni (ARAN)  e gia'  autorizzati dal  Governo, e dall'altro
lato  specifiche  normative  derivanti  dalle   situazioni  pregresse
e peculiari  proprio  del  particolare contesto  operativo dell'ENEA;
 Considerato  che  la    spesa  complessiva  diretta ed indiretta del
rinnovo  contrattuale in  questione e'   contenuta entro    i  limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  indicate dalle  direttive  del  5
settembre 1994 e del 1 febbraio  1995, razionalizzando in tal modo il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati  dal   Parlamento;
  Considerato     che  il    predetto  testo concordato  e' coerente,
in   linea   generale, con   i   pincipi e   gli  obiettivi        di
razionalizzazione      dell'organizzazione      delle amministrazioni
pubbliche  e  di    revisione  della  disciplina   del rapporto    di
lavoro   dei  pubblici dipendenti  contenuti nel  decreto legislativo
n. 29 /1993;
  Tenuto  conto che,  come indicato   nelle predette   direttive,  il
citato      testo   concordato,     nel  rendere     piu'  flessibile
l'organizzazione     del  lavoro      nell'ambito      dell'autonomia
organizzativa  delle   amministrazioni  pubbliche,   contribuisce  ad
accrescere   l'efficacia   e   l'efficienza   delle   amministrazioni
pubbliche;
 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del  20 dicembre  1996 concernente   l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del  testo concordato  in precedenza  indicato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri  del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini, e' stato delegato a  provvedere alla "attuazione ..... del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni  ....." e  ad "esercitare  ..... ogni  altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione
pubblica";
 A nome del Governo;
                              Autorizza
  ai  sensi  degli articoli 73,  comma 5, e 51, comma 1,  del decreto
legislativo  3  febbraio 1993,  n.   29 e   successive  modificazioni
ed   integrazioni,   l'Ente   per  le  nuove  tecnologie, l'energia e
l'ambiente  (ENEA)  alla  sottoscrizione  dell'allegato   testo   del
Contratto  collettivo  nazionale    di lavoro del personale dell'ENEA
dell'area  dirigenziale e  delle  specifiche tipologie  professionali
relativo  al periodo  1  gennaio 1994  - 31  dicembre  1997, per  gli
aspetti normativi e 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per gli aspetti
economici,  concordato in  data  10  dicembre 1996,  con  le confe  -
derazioni   sindacali  CONF.S.A.L.,   USPPI,   CISNAL,   CIDA  e   le
organizzazioni  sindacali di  categoria  SNUR-CGIL,  CISL -  RICERCA,
UIL-FUR,  CISAL  - RICERCA,  CONF.S.A.L.  -  RICERCA, USPPI  -  ENEA,
CISNAL-ENERGIA,  FNDAI.
  Ai  sensi  dell'articolo 51,  comma  2,  del decreto    legislativo
3     febbraio    1993,   n.    29,  e    successive modificazioni  e
integrazioni,   la  presente  autorizzazione  sara' trasmessa    alla
Corte  dei  conti.
  Roma, 20  dicembre  1996
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il  Ministro per  la funzione pubblica
                                            Bassanini
 Registrato  alla Corte dei  conti il 4  agosto 1997
 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 12